LA LEGGE ITALIANA SULLA CREMAZIONE

La nuova legge italiana (n.130 del 30/03/ 2001) prevede tre possibilità:

1) Dichiarazione di volontà attraverso l’iscrizione ad un’associazione di cremazione legalmente riconosciuta.

2) Volontà espressa con disposizione testamentaria presso un notaio.

3) In mancanza di disposizione in vita, la volontà della maggioranza degli eredi aventi diritto espressa dopo il decesso all’ufficiale civile del comune di decesso o residenza.



L’Associazione Romana  di Cremazione
Per agevolare chi desidera farsi cremare, si sono costituite in Italia numerose Associazioni per la cremazione: esse assistono gli iscritti per le pratiche legali e burocratiche necessarie al momento del decesso e svolgono opera di informazione per far conoscere i vantaggi sociali, igienici ed economici della cremazione.

A Roma, l’A.R.C. si è costituita nel 1951 e nel 1981 (DPR 21.10.80 n.1096) ha otte-nuto il riconoscimento giuridico a confer-ma della sua attività senza scopo di lucro.

Possono diventare soci dell’A.R.C. cittadini maggiorenni italiani e stranieri, anche se residenti fuori Roma, compilando la domanda d’iscrizione dell’Associazione e scrivendo di proprio pugno la dichiarazione di volontà “Voglio essere cremato”. La firma deve essere convalidata dall’A.R.C.

COME FARE AD ISCRIVERSI ALL’ASSOCIAZIONE ROMANA DI CREMAZIONE

Per diventare Soci dell’A.R.C. si compila con i propri dati la domanda d’iscrizione e si scrive di proprio pugno la Dichiarazione di Volontà che viene convalidata dall’Associazione Romana di Cremazione, attraverso la presentazione di un documento di riconoscimento valido.

La quota d’iscrizione una tantum all’Associazione è di euro 14,00, mentre la quota sociale annua è di euro 9,00.

Ogni anno, l’A.R.C. invierà ai Soci un bollettino di c/c con l’importo stampato della quota sociale annuale da pagare e la convocazione dell’Assemblea dei Soci.

Lo Statuto dell’A.R.C. prevede, per i Soci che lo desiderano, un servizio di accantona-mento della somma, o quota parte di essa, stabilita a copertura delle future spese di funerale. Tale versamento è infruttifero. All’atto del decesso, gli eredi verseranno l’eventuale differenza fra le somme già versate e la spesa da sostenere.

La tessera personale consegnata al Socio ha valore di espressione di volontà in Italia e all’estero. 

L’iscrizione all’A.R.C. garantisce, perciò, con assoluta certezza il rispetto della volontà del defunto.

L’A.R.C., nel caso di mancata richiesta di cremazione, può procedere d’ufficio per tutelare la volontà dei Soci deceduti e agire in sede giudiziaria in caso d’opposizione degli eredi.

COSA FARE AL MOMENTO DEL DECESSO

I familiari o gli amici del Socio dovranno

1) Procurarsi un Certificato Medico che attesti le cause del decesso, e che escluda la morte dovuta a reato, redatto da un medico con firma depositata o, in caso di decesso ospedaliero, redatto dal direttore sanitario

2) Telefonare all’A.R.C. ai numeri indicati per avvisare del decesso: il servizio funziona 24 ore su 24.

DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Grande conquista delle Associazioni per la Cremazione è la nuova legge 130 del 30 marzo 2001 (apparsa sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001), che permette la dispersione delle ceneri in natura o la loro conservazione in casa.

Rimangono valide tutte le pratiche precedenti di tumulazione dell’urna nel cinerario comune.

Le ceneri destinate ad altro cimitero, invece, saranno consegnate, su richiesta, alla famiglia che provvederà alla traslazione nella località finale, anche con propri mezzi.

Da qualche anno a Roma è possibile disperdere le ceneri al Giardino dei Ricordi: un ampio spazio verde all’interno del Cimitero Flaminio di Prima Porta, nel quale terminano il loro percorso le ceneri.

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